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Home Page | Consulenza civile | Assemblea condominiale

ago 05

Assemblea condominiale

Deleghe in assemblea condominiale.
La Cassazione ha sempre ritenuto che in tema di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante che interviene in assemblea ed il condòmino delegante vadano disciplinati dalle regole generali sul mandato;
io ti mando in assemblea per me, a rappresentare la mia testa ed a votare per i miei millesimi (oltreché, ovviamente, per i tuoi). Tu voterai per due teste e per la somma dei nostri millesimi.
Si è sempre ritenuto che, affinché uno dei condòmini potesse presentarsi in assemblea con la delega di altri, potesse anche bastare la delega verbale, meglio se seguita poi da delega scritta successiva a conferma (ma nessuna norma imponeva
la forma scritta).
Con la riforma del condominio va osservato come, dal 18 giugno 2013, l’art. 67 disp. att. cod. civ. ha previsto come obbligatoria la forma scritta per la delega; ha anche vietato le deleghe all’amministratore.
Se i condòmini sono più di venti (che è concetto diverso dal dire: se le unità immobiliari sono più di venti), il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi; ciò costituisce un problema se io sono proprietario di un’unità immobiliare molto grande, ad esempio di 250 millesimi e ci sono (almeno) altri venti piccoli condòmini. Non potrò dare delega a nessun altro condòmino altrimenti gli farò superare il limite ammissibile.
Se l’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le norme della comunione.
Si suggerisce di dare disposizioni precise al delegato su come votare, tenendo conto che (il più delle volte) si tratta di votare si o no sul singolo punto o di scegliere un’impresa o un preventivo; solo dando istruzioni precise ci si potrà
dolere di votazioni contrarie alle istruzioni e, soprattutto,non si metterà in imbarazzo il delegato che già ci fa la cortesia di andare al posto nostro in assemblea. Solo il delegante è legittimato a far valere eventuali vizi della delega scritta o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cassazione, Ord. 24.10.2014, n. 22685).

A cura di:

  • Avv. Marco Galvagno

Data pubblicazione 5 agosto 2020

Autore Marco Galvagno

Categoria Consulenza civile, Consulenza legale

Tags divorzio, processo civile, riforma

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