Sovraindebitamento e procedure concorsuali
Situazioni di sovraindebitamento non sanabili attraverso le altre procedure concorsuali.
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso un provvedimento che farà discutere.
E’ stato reso noto in questi giorni il testo del decreto che sdogana il cd. “sovra indebitamento” di cui alla la legge 3/2012 (modificata dalla legge 221/2012): una procedura concorsuale a carattere volontario finalizzata a risolvere le situazioni di sovraindebitamento non sanabili attraverso le altre procedure concorsuali. La pronuncia trae origine da un ricorso depositato in Tribunale ad aprile 2014 da una signora che chiameremo Anna che, sommersa dai debiti, ha proposto un piano per la composizione della sua posizione debitoria (cosiddetto piano del consumatore).
Il piano prevedeva la vendita di una parte dell’unico immobile di sua proprietà per ripianare i debiti contratti.
L’unico creditore della debitrice era Equitalia Nord per una somma di circa 87mila euro per tributi dovuti negli anni 1996 e 1997. L’istituto rifiutava la proposta della debitrice .Tralasciando gli spetti più tecnici della questione, quel che ci interessa sottolineare e che il piano del consumatore non è vincolato al giudizio dei creditori, ma è soggetto solo all’ omologazione da parte del giudice, che deve valutare la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta (articoli 12-bis e 12-ter della legge 3/2012). Infatti, ai fini dell’omologazione occorre solo che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (per esempio facendo ricorso al credito in modo scriteriato e sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali (articolo 12-bis comma 3 primo periodo della legge 3/2012). Ed ecco il lieto fine: il Tribunale ha omologato il piano del consumatore presentato dalla debitrice e, quindi, ne ha disposto l’esecuzione, consistente nel versamento ad Equitalia Nord della somma ricavata dalla vendita pari a circa 11.200 euro con una riduzione, quindi, di circa l’87% rispetto al debito iniziale.
A cura di:
- Avv. Marco Galvagno