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	<title>Alfema Consulenza &#187; Consulenza civile</title>
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	<description>Consulenza Online</description>
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		<title>Riforma del processo civile</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Galvagno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza civile]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[processo civile]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

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		<description><![CDATA[La nuova separazione. La nuova normativa introduce &#8211; tra molti altri &#8211; il concetto di negoziazione assistita. In questo numero vorremmo focalizzare l’attenzione su una particolare forma di negoziazione assistita: quella finalizzata alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nuova separazione.</strong><br />
La nuova normativa introduce &#8211; tra molti altri &#8211; il concetto di negoziazione assistita.<br />
In questo numero vorremmo focalizzare l’attenzione su una particolare forma di negoziazione assistita: quella finalizzata alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br />
Novità nella novità è che il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il Tribunale competente, cui l&#8217;accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni &#8211; se risponde all&#8217;interesse dei figli &#8211; autorizza l&#8217;accordo raggiunto.<br />
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell&#8217;accordo al pubblico ministero presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il rilascio del nullaosta all&#8217;accordo.<br />
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.<br />
Spetterà agli avvocati delle parti (pena pesanti sanzioni) trasmettere copia autentica dell&#8217;accordo all&#8217;ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.<br />
E&#8217; introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.<br />
Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br />
La procedura non è esperibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.<br />
Beh, direi che il Legislatore di carne al fuoco &#8211; anche questa volta &#8211;  ne ha messa davvero tanta. Forse troppa!</p>
<p>A cura di:</p>
<ul>
<li>Avv. Marco Galvagno</li>
</ul>
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		<title>Debiti cancellati se il consumatore dichiara “fallimento”</title>
		<link>https://www.alfemaconsulenza.com/debiti-cancellati-se-il-consumatore-dichiara-fallimento/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 20:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Galvagno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza civile]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza tributaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Il &#8220;Fallimento del consumatore&#8221; Con la legge 3/2012 anche in Italia famiglie e partite iva che hanno accumulato troppi debiti possono utilizzare il cd “fallimento del consumatore”. Purtroppo, in pochi conoscono la possibilità di presentare al Tribunale, un “piano” di uscita dalla crisi e &#8211; rispettandolo &#8211; far cancellare i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il &#8220;Fallimento del consumatore&#8221;<br />
</strong>Con la legge 3/2012 anche in Italia famiglie e partite iva che hanno accumulato troppi debiti possono utilizzare il cd “fallimento del consumatore”.<br />
Purtroppo, in pochi conoscono la possibilità di presentare al Tribunale, un “piano” di uscita dalla crisi e &#8211; rispettandolo &#8211; far cancellare i propri debiti nei confronti delle Banche, di Equitalia e di ogni altro creditore.<br />
Diritti Civili si era già occupata della storica sentenza del 2014 con cui la seconda sezione del Tribunale di Busto Arsizio ha omologato “il piano del consumatore” presentato dalla signora Anna (nome di fantasia), consistente nel versamento ad Equitalia della somma ricavata dalla vendita della propria casa pari (circa 11.200 euro) con una riduzione di circa l’87% del debito inizialmente vantato da Equitalia.<br />
Venerdì scorso sono stato invitato ad un workshop  presso la Scuola di Management ed Economia presso l&#8217;università di Economia a Torino dove, docenti universitari, economisti, legali e magistrati hanno approfondito il tema.<br />
In particolare, il Presidente del Tribunale di Asti, grande conoscitore della materia fallimentare e la Presidente della sezione fallimentare di Torino, dopo aver illustrato il nuovo istituto, hanno parlato di numeri. Domande presentate nel 2014: 26 a Torino e 4 ad Asti. Troppo poche, a nostro modesto avviso. Manca consapevolezza sia da parte delle famiglie che dei professionisti.<br />
Lo strumento è interessante, può essere un&#8217;ancora di salvezza per le famiglie e in altri Paesi funziona da tempo. Possiamo farlo decollare anche in Italia. E’ una questione di civiltà giuridica.<br />
Ecco perchè ce ne occuperemo ancora.</p>
<p>A cura di:</p>
<ul>
<li>Avv. Marco Galvagno</li>
</ul>
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		<title>Assemblea condominiale</title>
		<link>https://www.alfemaconsulenza.com/assemblea-condominiale/</link>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Galvagno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza civile]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[processo civile]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

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		<description><![CDATA[Deleghe in assemblea condominiale. La Cassazione ha sempre ritenuto che in tema di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante che interviene in assemblea ed il condòmino delegante vadano disciplinati dalle regole generali sul mandato; io ti mando in assemblea per me, a rappresentare la mia testa ed a votare per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deleghe in assemblea condominiale.</strong><br />
La Cassazione ha sempre ritenuto che in tema di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante che interviene in assemblea ed il condòmino delegante vadano disciplinati dalle regole generali sul mandato;<br />
io ti mando in assemblea per me, a rappresentare la mia testa ed a votare per i miei millesimi (oltreché, ovviamente, per i tuoi). Tu voterai per due teste e per la somma dei nostri millesimi.<br />
Si è sempre ritenuto che, affinché uno dei condòmini potesse presentarsi in assemblea con la delega di altri, potesse anche bastare la delega verbale, meglio se seguita poi da delega scritta successiva a conferma (ma nessuna norma imponeva<br />
la forma scritta).<br />
Con la riforma del condominio va osservato come, dal 18 giugno 2013, l’art. 67 disp. att. cod. civ. ha previsto come obbligatoria la forma scritta per la delega; ha anche vietato le deleghe all’amministratore.<br />
Se i condòmini sono più di venti (che è concetto diverso dal dire: se le unità immobiliari sono più di venti), il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi; ciò costituisce un problema se io sono proprietario di un’unità immobiliare molto grande, ad esempio di 250 millesimi e ci sono (almeno) altri venti piccoli condòmini. Non potrò dare delega a nessun altro condòmino altrimenti gli farò superare il limite ammissibile.<br />
Se l’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le norme della comunione.<br />
Si suggerisce di dare disposizioni precise al delegato su come votare, tenendo conto che (il più delle volte) si tratta di votare si o no sul singolo punto o di scegliere un’impresa o un preventivo; solo dando istruzioni precise ci si potrà<br />
dolere di votazioni contrarie alle istruzioni e, soprattutto,non si metterà in imbarazzo il delegato che già ci fa la cortesia di andare al posto nostro in assemblea. Solo il delegante è legittimato a far valere eventuali vizi della delega scritta o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cassazione, Ord. 24.10.2014, n. 22685).</p>
<p>A cura di:</p>
<ul>
<li>Avv. Marco Galvagno</li>
</ul>
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