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	<title>Alfema Consulenza &#187; processo civile</title>
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	<description>Consulenza Online</description>
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		<title>Riforma del processo civile</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Galvagno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza civile]]></category>
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		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[processo civile]]></category>
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		<description><![CDATA[La nuova separazione. La nuova normativa introduce &#8211; tra molti altri &#8211; il concetto di negoziazione assistita. In questo numero vorremmo focalizzare l’attenzione su una particolare forma di negoziazione assistita: quella finalizzata alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nuova separazione.</strong><br />
La nuova normativa introduce &#8211; tra molti altri &#8211; il concetto di negoziazione assistita.<br />
In questo numero vorremmo focalizzare l’attenzione su una particolare forma di negoziazione assistita: quella finalizzata alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br />
Novità nella novità è che il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il Tribunale competente, cui l&#8217;accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni &#8211; se risponde all&#8217;interesse dei figli &#8211; autorizza l&#8217;accordo raggiunto.<br />
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell&#8217;accordo al pubblico ministero presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il rilascio del nullaosta all&#8217;accordo.<br />
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.<br />
Spetterà agli avvocati delle parti (pena pesanti sanzioni) trasmettere copia autentica dell&#8217;accordo all&#8217;ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.<br />
E&#8217; introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.<br />
Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<br />
La procedura non è esperibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.<br />
Beh, direi che il Legislatore di carne al fuoco &#8211; anche questa volta &#8211;  ne ha messa davvero tanta. Forse troppa!</p>
<p>A cura di:</p>
<ul>
<li>Avv. Marco Galvagno</li>
</ul>
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		<title>Assemblea condominiale</title>
		<link>https://www.alfemaconsulenza.com/assemblea-condominiale/</link>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Galvagno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Deleghe in assemblea condominiale. La Cassazione ha sempre ritenuto che in tema di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante che interviene in assemblea ed il condòmino delegante vadano disciplinati dalle regole generali sul mandato; io ti mando in assemblea per me, a rappresentare la mia testa ed a votare per [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deleghe in assemblea condominiale.</strong><br />
La Cassazione ha sempre ritenuto che in tema di assemblea condominiale, i rapporti fra il rappresentante che interviene in assemblea ed il condòmino delegante vadano disciplinati dalle regole generali sul mandato;<br />
io ti mando in assemblea per me, a rappresentare la mia testa ed a votare per i miei millesimi (oltreché, ovviamente, per i tuoi). Tu voterai per due teste e per la somma dei nostri millesimi.<br />
Si è sempre ritenuto che, affinché uno dei condòmini potesse presentarsi in assemblea con la delega di altri, potesse anche bastare la delega verbale, meglio se seguita poi da delega scritta successiva a conferma (ma nessuna norma imponeva<br />
la forma scritta).<br />
Con la riforma del condominio va osservato come, dal 18 giugno 2013, l’art. 67 disp. att. cod. civ. ha previsto come obbligatoria la forma scritta per la delega; ha anche vietato le deleghe all’amministratore.<br />
Se i condòmini sono più di venti (che è concetto diverso dal dire: se le unità immobiliari sono più di venti), il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi; ciò costituisce un problema se io sono proprietario di un’unità immobiliare molto grande, ad esempio di 250 millesimi e ci sono (almeno) altri venti piccoli condòmini. Non potrò dare delega a nessun altro condòmino altrimenti gli farò superare il limite ammissibile.<br />
Se l’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati secondo le norme della comunione.<br />
Si suggerisce di dare disposizioni precise al delegato su come votare, tenendo conto che (il più delle volte) si tratta di votare si o no sul singolo punto o di scegliere un’impresa o un preventivo; solo dando istruzioni precise ci si potrà<br />
dolere di votazioni contrarie alle istruzioni e, soprattutto,non si metterà in imbarazzo il delegato che già ci fa la cortesia di andare al posto nostro in assemblea. Solo il delegante è legittimato a far valere eventuali vizi della delega scritta o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cassazione, Ord. 24.10.2014, n. 22685).</p>
<p>A cura di:</p>
<ul>
<li>Avv. Marco Galvagno</li>
</ul>
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