Alfema Consulenza
Login / Registrazione
  • Il mio account
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
  • Consulenza online
  • L’esperto risponde
  • Contatti
  • FAQ
Servizi acquistati
View Cart 0 Elementi | 0.00  €
  • Nessun servizio acquistato

Home Page | Consulenza civile | Riforma del processo civile

set 22

Riforma del processo civile

La nuova separazione.
La nuova normativa introduce – tra molti altri – il concetto di negoziazione assistita.
In questo numero vorremmo focalizzare l’attenzione su una particolare forma di negoziazione assistita: quella finalizzata alla soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Novità nella novità è che il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il Tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni – se risponde all’interesse dei figli – autorizza l’accordo raggiunto.
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al pubblico ministero presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il rilascio del nullaosta all’accordo.
La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.
Spetterà agli avvocati delle parti (pena pesanti sanzioni) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
E’ introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.
Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è esperibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Beh, direi che il Legislatore di carne al fuoco – anche questa volta –  ne ha messa davvero tanta. Forse troppa!

A cura di:

  • Avv. Marco Galvagno

Data pubblicazione 22 settembre 2020

Autore Marco Galvagno

Categoria Consulenza civile, Consulenza legale

Tags divorzio, processo civile, riforma

Condividi
facebook
twitter
google
pinterest
bookmark

L’ESPERTO RISPONDE

No Image
Riforma del processo civile

22 settembre 2020

No Image
Debiti cancellati se il consumatore dichiara “fallimento”

15 settembre 2020

No Image
Anatocismo e usura: come difendersi

12 settembre 2020

No Image
Possibilità di difendersi nelle indagini finanziarie

23 agosto 2020

No Image
Sovraindebitamento e procedure concorsuali

17 agosto 2020

No Image
Assemblea condominiale

5 agosto 2020

Alfema Consulenza s.r.l.

Piazza Medici 16
14100 - Asti - AT

Contatti

Tel. +39 0141 593025
Fax +39 0141 321591
info@alfemaconsulenza.com

Info

P.I. 01364820058
Privacy

L’esperto risponde

Riforma del processo civile

La nuova separazione. La nuova normativa introduce – tra molti

|> Leggi tutto

web-media

noi accettiamo